Policy ASD

La Scuola di Alta Formazione per il Calcio Elite Football Center è una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) affiliata allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (ai sensi del D.Lgs. 23.07.1999 n°242 e successive modificazioni), ed è iscritta al Registro Nazionale CONI con il numero 277174.

Iscrivendosi ad un corso organizzato dalla Scuola di Alta Formazione per il Calcio Elite Football Center si diventa automaticamente soci della ASD. Alla luce di tale condizione il corsista diventa titolare di una serie di diritti e doveri, come stabilito di seguito dallo Statuto della ASD.

Art. 2 Scopo

L’associazione non ha scopo di lucro.

L’associazione ha per scopo:

  1. a) lo sviluppo delle competenze che la disciplina del calcio moderno necessita, ivi compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento;
  2. b) promuovere e sviluppare attività sportive, di divulgazione e formazione relative alla disciplina sportiva in generale;
  3. c) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  4. d) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento dei vari ruoli nel mondo dello sport;
  5. e) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie di formazione;
  6. f) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario

genere;

  1. g) indire corsi di formazione e di qualificazione;
  2. h) organizzare attività ricreative, formative e culturali a favore dei soci;
  3. i) stipulare convenzioni con terzi soggetti per l’acquisto di beni e servizi a prezzi calmierati a favore dei soci.
  4. l) Organizzare per i propri iscritti, associati e partecipanti corsi interni e attività didattiche motorie destinate all’avviamento e perfezionamento delle discipline sportive dilettantistiche e di qualsiasi altra attività affine e complementare;
  5. m) Organizzare gruppi per la partecipazione a gare, campionati, concorsi e manifestazioni, iniziative sportive e turistico-ricreative;
  6. n) Diffondere attività oltre che sportive, culturali ed editoriali, assistere i soci con informazioni e consigli riguardanti le attività sociali;
  7. o) Finanziare l’erogazione di servizi e prestazioni ricreative – culturali, organizzando e gestendo relativa fruizione tra gli associati;
  8. p) Sensibilizzare i giovani sull’importanza sociale degli scopi e delle finalità dell’Associazione.

Nel perseguimento delle proprie finalità l’Associazione può inoltre:

  1. a) Acquisire, condurre in locazione e/o gestire impianti sportivi, palestre anche scolastiche e ritrovi per l’organizzazione e la pratica delle discipline sportive dilettantistiche, in proprietà o affidati in gestione e/o stipulare accordi con Enti che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o Nazionale;
  2. b) Promuovere lo sviluppo sportivo e la formazione individuale e collettiva con iniziative qualificate, temi e programmi per docenti, discenti ed operatori sportivi e, più in generale, per la società civile attenta alle problematiche sportive ed ambientali;
  3. c) Sostenere la crescita sociale attraverso attività di promozione sportiva e culturale diffusa, di spettacolo, di informazione e di crescita civile operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi per la creazione e la fruizione culturale;
  4. d) Designare rappresentanti o delegati in congressi, enti, organi o commissioni

per i quali la rappresentanza degli organi generali sia richiesta o ammessa;

  1. e) Effettuare ogni altra attività, anche commerciale, di mescita e somministrazione, comunque connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti;
  2. f) Per realizzare tale attività il Sodalizio potrà attuare, anche in modo indiretto, tutte le iniziative occorrenti o utili, eventualmente ricorrendo a convenzioni con Enti.

In conformità all’assenza di ogni fine di lucro è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali proventi o avanzi di gestione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.6 – Associati

  1. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
  2. Onorari
  3. Fondatori
  4. Ordinari
  5. Non possono essere ammessi associati temporanei
  6. Possono essere associati onorari:
  7. I cittadini italiani e/o stranieri che siano dotati di specifiche ed elevate competenze e capacità professionali utili al perseguimento ed al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
  8. Altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento.
  9. Le nomine ad associato onorario sono riservate al Consiglio Direttivo.
  10. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.
  11. Sono associati fondatori le persone indicate nell’Atto Costitutivo.
  12. Possono essere associati ordinari i cittadini italiani e stranieri che riconoscendosi nelle finalità istituzionali versano la quota sociale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, e frequentano i corsi indetti dall’associazione.
  13. Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti gli associati di maggiore età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all’Associazione.
  14. Domanda di ammissione

L’associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possano essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 7 – Doveri e diritti degli associati.

Gli obblighi ed i diritti degli associati, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

Gli associati di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l’adozione delle eventuali sanzioni.

Ciascun associato può recedere dall’Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di associato si perde:

  1. Per dimissioni;
  2. Per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l’addebito del versamento;
  3. Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile.
  4. Per decadenza ed esclusione deliberate ai sensi e con le modalità del successivo art.8.

Art. 8 – Decadenza degli associati

Gli associati cessano di appartenere all’associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso; l’associato ordinario è dichiarato decaduto quanto non risulta iscritto ad alcun corso indetto dall’associazione.

L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o .dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo previa convocazione e audizione dell’associato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, a differenza di quanto statuito per la delibera di radiazione di cui all’art. 7 lettera d, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera — deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L’associato dichiarato decaduto o escluso con provvedimento divenuto definitivo perde la qualifica di associato e non potrà essere più ammesso.

L’esecuzione del provvedimento definitivo incombe al Consiglio Direttivo.

Art.14 – Riunione e costituzione dell’Assemblea

L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli associati in regola con ogni pagamento dovuto all’Associazione.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di cinque deleghe. L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente più della metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto. Le delibere, sono approvate nell’assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione, ove ottengano oltre i due terzi dei voti.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine cli garantirne la massima diffusione.